IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Omissis)
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, concernente l'attuazione delle Direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE,
n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n.
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato;
Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato decreto legislativo n.
242/96;
Rilevato che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 626/94, così come
modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 242/96,
stabilisce che «nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale»;
Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 242/96
prevede che entro sessanta giorni della data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo, gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice
delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3/2/1993, n. 29, procedano all'individuazione dei soggetti di cui al
citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività;
Ritenuto di provvedere all'adempimento relativamente agli uffici ed alle
istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;
Art. 1
Ai fini ed effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in
premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli
uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità,
il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal
Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli
obblighi di loro competenza, come segue:
A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il
Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i
Provveditori agli Studi;
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni
Scolastiche ed Educative Statali;
D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte
Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.
Art. 2
Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi
compreso il Centro europeo dell'educazione) e nella Biblioteca di documentazione
pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il
Direttore, cui spettano poteri di gestione.
Art. 3
Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto legislativo n. 242/96, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 30,
comma 2, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della
Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze
connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione e di educazione di
ogni ordine e grado, ai fini dell'applicazione delle norme dei decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.
Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.